Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 12 — Classificazione della nave e conservazione della nazionalità

Per il godimento dei benefici previsti dal presente capo, le navi di nuova costruzione debbono essere inscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale e conservare tale classe per la durata di quindici anni dall'entrata in effettivo esercizio. Qualora per fatto del proprietario venga a mancare il requisito di cui al precedente comma, il proprietario e' tenuto a restituire i contributi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge in ragione di un quindicesimo per ogni anno di carenza del requisito stesso. Parimenti se venga a mancare il requisito di cui al precedente comma, le navi mercantili sono escluse, dal momento in cui la mancanza si verifica e fino a quando essa dura, dal godimento del beneficio di cui all'art. 9. Le navi mercantili, da passeggeri o miste, debbono essere munite di documento di carena rilasciato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale), comprovante l'avvenuta esecuzione di prove con i relativi modelli per il disegno di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Per le altre navi mercantili l'obbligo previsto dal presente comma deve essere osservato quando la stazza lorda, sia uguale o superiore alle 1000 tonnellate o la velocita' sia uguale o superiore a dodici nodi. Il Ministro per la marina mercantile non puo' autorizzare l'alienazione a stranieri delle navi, in costruzione o gia' in esercizio, per le quali sia stata concessa la garanzia statale di cui all'art. 21 della presente legge e finche' duri la garanzia stessa. Qualora il finanziamento previsto dall'art. 21 non sia stato richiesto o accordato o se l'interessato abbia provveduto ad estinguere il debito derivante dai finnanziamento, il Ministro per la marina mercantile puo' rilasciare l'autorizzazione ad alienare a stranieri la nave sempre che i proprietari restituiscano i contributi di ammortamento ed integrativo percepiti in base alla presente legge, ridotti di un quindicesimo per ogni anno, o frazione di anno superiore alla meta', di permanenza della nave sotto la bandiera italiana durante i primi quindici anni di esercizio.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art12 · fonte del testo