Ai costruttori di cui al precedente articolo e' inoltre corrisposto un contributo sul materiali di produzione nazionale nella misura di lire 3500 per quintale del peso dell'apparato motore completo o del singolo complesso costitutivo di apparato motore o del macchinario o apparecchio ausiliario di bordo. Qualora nella costruzione dei macchinari predetti siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero parti staccate di essi o parti staccate di macchinari o di apparecchi ausiliari di bordo, provenienti dall'estero, al contributo e' apportata una riduzione di lire 3500 per ogni quintale di materiali provenienti dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art17 · fonte del testo