Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 18 — Riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali

Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari di bordo), anche se eseguiti su pontoni di sollevamento, su draghe e su rimorchiatori pontati, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7. Per tali lavori e' pure corrisposto un contributo sui materiali nella misura indicata negli articoli 4 e 17, limitatamente nei quantitativi dei materiali impiegati

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art18 · fonte del testo