Ai costruttori di navi mercantili per conto di nazionali e' corrisposto, per ogni quintale del peso complessivo della nave, un contributo sui materiali di:

  • a)lire 2500 per le navi a scafo metallico ed a propulsione meccanica;
  • b)lire 1800 per le navi a scafo di legno ed a propulsione meccanica fino a 500 tonnellate di stazza lorda;
  • c)lire 1500 per le navi a scafo di cemento armato fino a 500 tonnellate di stazza lorda;
  • d)lire 2100 per i velieri a scafo metallico e lire 1200 per i velieri a scafo di legno. Qualora nella costruzione delle navi vengano impiegati apparati motori completi o singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) o parti staccate di essi o apparecchi o macchinari ausiliari di bordo o parti staccate di essi, provenienti dall'estero, al contributo sui materiali e' apportata una riduzione di lire 3500 per ogni quintale di materiali importati dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni ed i fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione. Tuttavia il contributo sui materiali spettante per la costruzione delle navi a propulsione meccanica non potra', in nessun caso, essere inferiore a lire 2100, 1200 e 1000, a seconda che si tratti di scafi metallici, di legno o di cemento armato, per ogni quintale del peso complessivo dell'intera costruzione, diminuito del peso dell'apparato motore degli altri macchinari e apparecchi o parti di essi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'anse, per i forni e fondi per caldaie, provenienti dall'estero.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art4 · fonte del testo