Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Art. 19 — Esenzioni fiscali
Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti e relativi corrispettivi di appalto per modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi mercantili di cui al presente capo.
Testo vigente dal 23 marzo 1949
