I contratti di costruzione di navi mercantili complete, come pure quelli eventualmente separati per la nave e per il relativo apparato motore, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro ed i relativi corrispettivi di appalto sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata. Le stesse agovelazioni si applicano altresi' alla prima vendita di navi costruite in proprio dai cantieri nazionali, sempre che, con l'atto di vendita presentato alla registrazione fiscale sia prodotto apposito certificato rilasciato da uno degli uffici di cui all'art. 234 del Codice della navigazione, attestante che la nave e' stata costruita in proprio dal cantiere o stabilimento che effettua la vendita.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art8 · fonte del testo