Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 4 — Agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposte, generale sull'entrata per i contratti navali e per i contratti di fornitura

Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti: alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente; alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari od apparecchi ausiliari di bordo; alla costruzione di apparati motori di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere da cantiere o dall'assuntore medesimo per la integrale cessione ad altra impresa dei lavoro ad esso commesso. ((Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e' esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche' alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi)). Sono amessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti o dagli armatori: per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonche' per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi; ((per l'allestimento e arredamento delle navi, nonche' per i lavori di riparazione e trasformazione relativi)); per l'installazione su navi in esercizio di macchinari finiti e di parti staccate di essi.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1960 al 19 maggio 1961. 8 parole tolte, 31 parole aggiunte.

… cessione ad altra impresa dei lavoro ad esso commesso. Sono egualmente ammessi a registrazione tolto: colaggiunto: , con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e' esente tolto: dall'imposta aggiunto: dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieriaggiunto: , nonche' alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi. Sono amessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, i contratti stipulati dai … primo comma, nonche' per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi; per l'allestimento tolto: ed aggiunto: e arredamento delle navi tolto: costruite, riparate, modificate e trasformateaggiunto: , nonche' per i lavori di riparazione e trasformazione relativi; per l'installazione su navi in esercizio di macchinari finiti e di parti staccate di essi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art4 · fonte del testo