Art. 24 — Agevolazioni fiscali per i finanziamenti
Ai finanziamenti di cui al presente capo sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Le spese per il funzionamento del Comitato, di cui al precedente art. 21, sono equiparate alle altre spese di cui all'art. 11 del precitato decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonche' agli atti di pubblicita' dell'ipoteca sulla nave.
Testo vigente dal 23 marzo 1949
