Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 13 — Agevolazioni fiscali per i finanziamenti. Cessione di contributi e pubblicità della ipoteca

Ai finanziamenti di cui agli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti ed ai contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonche' agli atti di pubblicita dell'ipoteca sulla nave.

Testo vigente dal 29 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art13 · fonte del testo