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Ai produttori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime. Tali prestiti sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1 quando siano contratti per esigenze diverse da quelle ivi considerate.

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;857~art3 · fonte del testo