Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge saranno concesse nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.
Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008
