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All'onere di lire 5 miliardi di cui al precedente articolo 4 sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle entrate di cui all'articolo 20 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 15 marzo 1968, n. 224. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008
