Istituzione di nuove universita'

Art. 55 — Facoltà convenzionate

Le facolta' di universita' degli studi statali funzionanti in tutto o in parte a seguito di convenzione approvata con legge o con decreto del Presidente della Repubblica, sono statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende delle convenzioni che ad esse si riferiscono. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' consentita l'istituzione di nuove facolta' in tutto o in parte convenzionate, presso universita' degli studi statali.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art55 · fonte su Normattiva