Art. 3 — Contributo statale per ammodernamento natanti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1962 al 1 gennaio 1966. Leggi il testo vigente →
Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge puo' inoltre essere accordato, nella stessa misura dalle stesse condizioni stabilite in detto articolo, nei casi in cui i proprietari di natanti, che rientrino in una delle categorie elencate nel precedente articolo e che siano gia' in esercizio sulle vie d'acqua interne, intendano apportare a tali natanti i seguenti ammodernamenti:
- a)installazione di apparati motori di nuova costruzione, prodotti da industrie nazionali o straniere, su quei natanti che ne siano sprovvisti, o sostituzione di detti nuovi apparati a quelli ormai inefficienti o antieconomici;
- b)installazione di nuove apparecchiature tecniche di bordo che siano riconosciute di notevole utilita' per un migliore impiego dei relativi natanti.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 gennaio 1966
