La lettera f) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' sostituita dalla seguente: "f) costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonche' per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca;".

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art6 · fonte su Normattiva