Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni

Art. 3 — Contributo statale per ammodernamento natanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge puo' inoltre essere accordato, nella stessa misura dalle stesse condizioni stabilite in detto articolo, nei casi in cui i proprietari di natanti, che rientrino in una delle categorie elencate nel precedente articolo e che siano gia' in esercizio sulle vie d'acqua interne, intendano apportare a tali natanti i seguenti ammodernamenti:

  • a)installazione di apparati motori di nuova costruzione, prodotti da industrie nazionali o straniere, su quei natanti che ne siano sprovvisti, o sostituzione di detti nuovi apparati a quelli ormai inefficienti o antieconomici;
  • b)installazione di nuove apparecchiature tecniche di bordo che siano riconosciute di notevole utilita' per un migliore impiego dei relativi natanti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1965, n. 1416

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La L. 23 dicembre 1965, n. 1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art3 · fonte su Normattiva