Art. 3 — Contributo statale per ammodernamento natanti
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Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge puo' inoltre essere accordato, nella stessa misura dalle stesse condizioni stabilite in detto articolo, nei casi in cui i proprietari di natanti, che rientrino in una delle categorie elencate nel precedente articolo e che siano gia' in esercizio sulle vie d'acqua interne, intendano apportare a tali natanti i seguenti ammodernamenti:
- a)installazione di apparati motori di nuova costruzione, prodotti da industrie nazionali o straniere, su quei natanti che ne siano sprovvisti, o sostituzione di detti nuovi apparati a quelli ormai inefficienti o antieconomici;
- b)installazione di nuove apparecchiature tecniche di bordo che siano riconosciute di notevole utilita' per un migliore impiego dei relativi natanti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1965, n. 1416
1La L. 23 dicembre 1965, n. 1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008
