Art. 7 — Contributo statale per nuove costruzioni e attrezzature portuali
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Analogamente al disposto degli articoli 1 e 3 della presente legge, e per un triennio dalla data dell'entrata in vigore della medesima, anche alle nuove costruzioni per il deposito delle merci e alle nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, puo' essere corrisposto un contributo statale, per un periodo non superiore ad anni dieci, fino all'aliquota massima del 3 per cento della spesa riconosciuto occorrente per la costruzione del deposito o la installazione della nuova attrezzatura. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1965, n. 1416
1La L. 23 dicembre 1965, n. 1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008
