1. La legislazione nazionale dovra' prescrivere i termini entro i quali le disposizioni della presente convenzione diventeranno applicabili in materia di:
- a)costruzione o attrezzatura delle navi;
- b)costruzione o attrezzatura di tutti gli apparecchi di sollevamento o di operazioni portuali situati sulla banchina;
- c)costruzione di qualsiasi accessorio di operazioni portuali. 2. I termini prescritti in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo non dovranno superare i quattro anni a partire dalla data di ratifica della presente convenzione.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
