nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla liberta' di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art129 · fonte su Normattiva