Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte, o pel piano o per la porzione di piano di sua pertinenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano. Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di sussidio, e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art6 · fonte del testo