Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. 301 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi delle lettere a), b), c) dell'articolo 1 della presente legge e' determinato con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e, per quanto concerne i Collegi e le Case dello studente, anche un Comitato nazionale delle opere universitarie, da costituirsi con decreto del Ministro per la, pubblica istruzione. Le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione le richieste di contributi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro. Nelle richieste, le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza Possono concorrere anche i Conservatori di musica e le Accademie di belle Arti. La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Universita' e a ciascun Istituto a norma delle lettere d), e), f) dell'articolo 1 della presente legge e' effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto tenuto conto delle esigenze del funzionamento dei singoli enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facolta' e della popolazione scolastica. La ripartizione della somma di due miliardi prevista, dalla lettera g) dell'articolo 1 fra le diverse forme di assistenza, universitaria, comprese le borse di studio, e poi fra i singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da, parte delle singole opere universitarie, e determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui al primo comma. L'assegnazione delle borse di studio per giovani laureati sara', effettuata a seguito di concorso per titoli da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti di cui al comma precedente e i decreti di ripartizione delle somme previste nel presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-05;158~art2 · fonte del testo