Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. 286 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Sono autorizzate le seguenti spese a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
tolto: a) 21 miliardi e 348 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Universita' e per gli Istituti di istruzione superiore. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;
tolto: b) 3 miliardi e 500 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Universita' e agli Istituiti di istruzione superiore, quali i Collegi e le Case dello studente. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;
tolto: c) 6 miliardi per contributi da destinare all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della: realizzazione delle opere edilizie, di cui alla lettera a) e 500, milioni per contributi da destinare all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);
tolto: d) 9 miliardi e 620 milioni per contributi da destinare alle Universita' ed agli Istituti d'istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, ed agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle Biblioteche di Facolta', e per il loro funzionamento;
tolto: e) 280 milioni ad integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle Scuole di ostetricia;
tolto: f) 250 milioni per le Biblioteche universitarie statali;
tolto: g) 2 miliardi per l'assistenza universitaria, di cui un miliardo e 500 milioni per gli studenti in corso di studio e 500 milioni per giovani laureati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-05;158~art1 · fonte del testo