Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese:

  • a)383 milioni per il finanziamento di 120 nuovi posti di professore di ruolo, che vengono istituiti con effetto dal 1 novembre 1961, da ripartire fra le singole Facolta' con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile 1961 e al 15 maggio 1961;
  • b)645 milioni per il finanziamento di 400 posti di assistente ordinario, che vengono istituiti con effetto dal 1 novembre 1961, da ripartire fra le cattedre delle singole Facolta', con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, del Ministro per la pubblica istruzione;
  • c)340 milioni per il finanziamento di 200 posti di tecnici incaricati, riservati a laureati da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed ai quali compete una retribuzione pari al trattamento economico previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
  • d)268 milioni per il finanziamento di 240 posti di tecnici incaricati, riservati a licenziati delle scuole medie superiori e destinati a Istituti universitari, da, nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed ai quali compete una retribuzione pari al trattamento economico previsto per il coefficiente 202 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo in vigore dal 30 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;158~art3 · fonte del testo