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Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, cosi' da assicurare una combustione quanto piu' perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge. Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonche' i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette. Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000. I limiti di tollerabilita' di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento. Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, puo' essere revocato il patentino di abilitazione.
Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 1 gennaio 1993
