Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

  • a)ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui); 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore); 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa; 371 (falso giuramento della parte); 372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone; 385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma; 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma; 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti); 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica); 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); 501-bis (manovre speculative su merci); 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale; 644 (usura). Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilita' ricevuta o ritenuta, per se' o per un terzo, sia stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche;
  • b)al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche;
  • c)ai reati previsti:
  • 1)dall'articolo 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) - e dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformita' da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonche' da norme poste a tutela della incolumita' e dell'igiene pubbliche;
  • 2)dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, della stessa legge;
  • 3)dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonche' dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);
  • 4)dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato piu' grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se e' escluso dall'amnistia solo il reato piu' grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o piu' dei reati che danno luogo allo aumento di pena, ma non il reato piu' grave, e' estinto solo questo ultimo.

Testo vigente dal 4 agosto 1978

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/1983

    Questione infondata
    29 giugno 1983

    L'esclusione oggettiva dall'amnistia prevista dall'art. 2, lett. c), n. 1 della legge 3 agosto 1978, n. 405 nella parte riguardante i lavori eseguiti senza licenza o concessione, è da ritenersi ragionevole in considerazione della peculiarità del bene protetto dalla disciplina penale in questione che consente al legislatore di dettare una diversa disciplina anche in sede di amnistia fin quando l'entità della pena edittale prevista per il reato non amnistiato sia pari o inferiore a quella comminata per altri reati coperti dal beneficio in esame; è inoltre del tutto arbitrario equiparare ad una pena, in riferimento all'art. 25 cpv. Cost., la mancata concessione del beneficio (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25 cpv. Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 129/1980

    Questione infondata
    23 luglio 1980

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, e dell'art. 2, lett. c, n. 1, della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe dai pretori di Canelli e di Roma, con riferimento agli artt. 3, 79 e 101 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di c…

    Art. 3 cost. · Art. 79 cost. · Art. 101 cost. · Art. 2 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 49/1980

    Questione infondata
    14 aprile 1980

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 sollevata dal pretore di Scicli con le centosette ordinanze di cui in epigrafe con riferimento agli artt. 3, 25, 79 e 111 della Costituzione; dichiara inammissibile la stessa questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Siracusa con l'ord…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 79 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-08-03;405~art2 · fonte su Normattiva