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Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialita' in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento. Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione.
Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 1 gennaio 1993
