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[1]Per il debito che lo Stato contrae con gli enti di cui nel precedente articolo, saranno rilasciati certificati nominativi speciali, ciascuno pel valore di mezzo milione di lire, i quali frutteranno l'interesse annuo di L. 3.65 per cento al netto di qualsiasi imposta presente e futura, con pagamento semestrale posticipato alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

[2]Tali certificati saranno ammortizzabili nel periodo di anni quaranta a partire dal 1° luglio 1906.

[3]A ciascun certificato sara' annessa la corrispondente tabella di ammortamento.

[4]Il ministro del tesoro potra' eccezionalmente consentire la divisione dei certificati nominativi di L. 500,000 in certificati da L. 250,000 l'uno, per rinvestimenti duraturi.

[5]Le Societa' di assicurazione sulla vita potranno valersi dei certificati medesimi anche agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio.

Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008

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