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Con effetto dal 1 gennaio 1975, al terzo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le parole: "affluiti in tesoreria nell'anno precedente" sono sostituite con le seguenti: "che affluiscono annualmente in tesoreria". Con effetto dal 1 luglio 1976 cessa la facolta' del Ministro per le finanze di autorizzare l'aumento della prestazione di lavoro straordinario per singole dogane oltre il limite di 80 ore indicato nell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 5 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-04;389~art2 · fonte su Normattiva