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Con effetto dal 1 gennaio 1975, al terzo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le parole: "affluiti in tesoreria nell'anno precedente" sono sostituite con le seguenti: "che affluiscono annualmente in tesoreria".1 Con effetto dal ((1 luglio 1977)) cessa la facolta' del Ministro per le finanze di autorizzare l'aumento della prestazione di lavoro straordinario per singole dogane oltre il limite di 80 ore indicato nell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1975, n. 576

1

La L. 2 dicembre 1975, n. 576 ha disposto (con l'art. 37,comma 3) che "La disposizione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, ha effetto dal 1 gennaio 1976 anziche' dal 1 gennaio 1975".

Testo in vigore dal 26 agosto 1976 al 26 luglio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-04;389~art2 · fonte su Normattiva