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[1]Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici danneggiati o distrutti dal terremoto 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e di Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, potranno essere consentiti ai privati dalle Casse di risparmio, dagli Istituti di Credito fondiario o cooperativo, nonche' dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli col proprio fondo di riserva, mutui ipotecari; i quali non potranno avere durata maggiore di 30 anni, e saranno rimborsati col sistema delle semestralita' costanti, comprendenti l'interesse non superiore al 4 per cento e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che paghera' la meta' delle quote semestrali aumentata di un decimo per tenere sollevato l'Istituto mutuante dalle eventuali perdite.

[2]A questi mutui sono applicabili le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e degli articoli 48 a 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

[3]Il contributo dello Stato sara' inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art2 · fonte del testo