Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I lavori di cui all'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilita' e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'art. della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'art. 3 della legge medesima, escluso l'ultimo comma, nonche' le disposizioni dei Regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255 e 3 agosto 1909, n. 600.
tolto: I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dall'Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata-chilometro ed il relativo importo sara' inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato allo attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art3 · fonte del testo