Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I Comuni di cui all'art. 1°, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti strettamenti necessari.
tolto: Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralita' costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che paghera' la meta' degli interessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art6 · fonte del testo