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[1]I Comuni di cui all'art. 1°, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti strettamenti necessari.

[2]Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralita' costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che paghera' la meta' degli interessi.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art6 · fonte del testo