Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Allo scopo di assicurarsi i fondi occorrenti per la esplicazione della propria attivita', secondo le necessita' dei diversi esercizi finanziari, gli Enti, di cui al precedente art. 1, possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a cedere, di concerto col Ministero del tesoro, in tutto o in parte, le somme ad essi assegnate per gli esercizi successivi a quello in corso alla data della richiesta, ovvero ad emettere obbligazioni sulle assegnazioni per gli stessi esercizi. Le operazioni di cui al precedente comma sono esenti da ogni imposta presente e futura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;998~art2 · fonte del testo