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Allo scopo di assicurare i fondi occorrenti per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo le necessita' dei diversi esercizi finanziari, gli Enti di cui al precedente art. I hanno facolta', con l'assenso del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di cedere i predetti stanziamenti annuali fino a non oltre quattro di essi in uno stesso esercizio finanziario, ovvero di emettere obbligazioni entro i limiti delle assegnazioni di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 2 agosto 1952 al 17 agosto 1954

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