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Le obbligazioni emesse dai predetti Enti sono garantite dallo Stato e le assegnazioni inscritte a favore dei medesimi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste restano vincolate negli esercizi che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura in accordo con il Ministero del tesoro fino all'ammontare delle obbligazioni emesse, a garanzia dell'estinzione delle obbligazioni stesse. Tutti gli Istituti di credito e tutte le Banche di qualsiasi natura, le Casse di risparmio, i Monti di pegni, gli Istituti e le Societa' di previdenza e di assicurazione sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni statutarie, ad assumere le predette obbligazioni e a valersene agli effetti della costituzione di cauzioni e riserve legali. Il ricavato della emissione delle obbligazioni a cura e responsabilita' del Consorzio di collocamento e' versato alla Banca d'Italia in un conto corrente e i relativi fondi saranno posti a disposizione degli Enti con decreto del Ministro per l'agricoltura, e le foreste, osservate le norme di cui all'art. 18 del decreto legislativo Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e all'articolo 17 del decreto legislativo Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69. In caso di cessione da parte degli Enti delle annualita' assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della presente legge, il netto ricavato della cessione sara' versato e utilizzato come al comma precedente e le annualita' saranno versate direttamente dallo Stato agli Istituti mutuanti.
Testo in vigore dal 2 agosto 1952 al 22 dicembre 2008
