Art. 16 — Spese di impianto e di primo funzionamento
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Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo 18, sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno: - quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria; - seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche; - ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia. L'attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi Statuti.
Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 9 gennaio 1971
