Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Art. 18 — Trasferimento di spese e formazione del fondo

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonche' l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura. Dalla detta data del primo gennaio avra' inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sara' provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8. Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto e' commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 22 maggio 1970

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 142/1972

    Parametro
    24 luglio 1972

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte con i ricorsi di cui in epigrafe, concernenti gli artt. 2, secondo comma; 3; 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m), n), o), q), r), s), t); 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19, cap. nn. 1502 e 5471, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, contenente disposizioni sul trasf…

    Art. 76 cost. · Art. 17 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 18 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art18 · fonte su Normattiva