L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione e rimette gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche. L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato; ne da' comunicazione al richiedente il sussidio. I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga, che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile e per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta. Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Testo vigente dal 8 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1133~art10 · fonte del testo