Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o del piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano o di detta porzione di piano. Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Testo vigente dal 8 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1133~art9 · fonte del testo