Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati rurali di cui al precedente articolo devono essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1153 del Codice civile. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti un notaio da quattro testimoni, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria, e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.

Testo vigente dal 11 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-29;1342~art4 · fonte del testo