Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera e) del precedente art. 1 devono essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art4 · fonte del testo