Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera c) del precedente art. 2, devono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire nonche' del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tal fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita' dal sindaco del Comune.

Testo vigente dal 8 maggio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-22;290~art7 · fonte del testo