I sussidi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ispettorato provinciale o compartimentale dell'agricoltura, o ad altri uffici di Stato, o questi abbiano proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Testo vigente dal 11 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-29;1342~art3 · fonte del testo