Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 18 — Effetti dell'approvazione del piano

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attivita' da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione di progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprieta' e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso. Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprieta' con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5000, secondo la stima catastale del 1937-31), provvede il Consorzio. Gli interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di progettazione sono anticipate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse. L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonche' per la trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art18 · fonte del testo