Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Provvedimenti in favore dei territori montani
Legge 25 luglio 1952, n. 991
- Aggiornato al
- 20 settembre 2025
- Articoli
- 38
- Versioni storiche
- 65
Titolo I — Dei territori montaniart. 1abrogato
Titolo II — Disposizioni a favore dei territori montaniartt. 2-8
- Art. 2Mutui di miglioramento e per l'artigianato montanoabrogato
- Art. 3Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento
- Art. 4Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica
- Art. 5Concessione di studiabrogato
- Art. 6Demanio forestaleabrogato
- Art. 7Espropriazioniabrogato
- Art. 8Agevolazioni fiscaliabrogato
Titolo III — Degli enti per la difesa montanaartt. 9-13
Capo I — Delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici
Capo II — Dei consorzi di prevenzione
Titolo IV — Della bonifica montanaartt. 14-30
Capo I — Dei comprensori di bonifica montana
Capo II — Dei consorzi di bonifica montana e del piano generale di bonifica
Capo III — Delle opere di competenza dello stato e delle opere di competenza privata
- Art. 19Opere pubbliche di competenza dello Stato
- Art. 20Attribuzione della spesa per le opere di bonifica
- Art. 21(Pubblica utilità delle opere Opere private di interesse comune) Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse. Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale. La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti
- Art. 22Opere private di interesse comuneabrogato
- Art. 23Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati
- Art. 24Espropriazione per inadempienza
Capo IV — Dell'esecuzione, del compimento e della manutenzione delle opere
- Art. 25Esecuzione delle opere di competenza statale
- Art. 26Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare
- Art. 27Compimento e manutenzione delle opere pubbliche
- Art. 28Dichiarazione di ultimazione della bonifica
- Art. 29Oneri reali sui fondi
- Art. 30Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione
Titolo V — Disposizioni finanziarieartt. 31-32
Titolo VI — Disposizioni varieartt. 33-38abrogato
- Art. 33Direzione generale per l'economia montana e per le foresteabrogato
- Art. 34Comunioni familiariabrogato
- Art. 35Agevolazioni fiscaliabrogato
- Art. 36Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permuteabrogato
- Art. 37Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267abrogato
- Art. 38Regolamento d'esecuzioneabrogato
