Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 25 — Esecuzione delle opere di competenza statale

Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulicoagraria, e' fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione. In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in societa', della maggior parte dei terreni. Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione puo' essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori. ((La scelta tra piu' aspiranti e' fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei comprensori interessanti i territori di due o piu' regioni, e dall'Ispettorato regionale delle foreste nei comprensori ricadenti per intero nel territorio di una regione, con riguardo all'organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e al suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione. Se la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, la scelta e' fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dall'Ispettorato regionale delle foreste, d'intesa, rispettivamente, col Ministero dei lavori pubblici o col Provveditorato alle opere pubbliche)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1956

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 1 gennaio 1956. 22 parole tolte, 64 parole aggiunte.

… associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori. La scelta tra piu' aspiranti e' fatta tolto: insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tolto: d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche aggiunto: nei comprensori interessanti i territori di due o piu' regioni, e dall'Ispettorato regionale delle foreste nei comprensori ricadenti per intero nel territorio di una regione, con riguardo tolto: alla organizzazione aggiunto: all'organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e tolto: del aggiunto: al suo specifico interesse alla buona riuscita dellatolto: ) sistemazione aggiunto: sistemazione. Se la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, la scelta e' fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dall'Ispettorato regionale delle foreste, d'intesa, rispettivamente, col Ministero dei lavori pubblici o col Provveditorato alle opere pubbliche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art25 · fonte del testo