Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 27 — Compimento e manutenzione delle opere pubbliche

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, accerta, con proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento. Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsalda menti e opere idrauliche immediatamente connesse. Alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni dello Stato o gli enti che vi siano normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere. In particolare:

  • a)alla manutenzione delle strade provvedono lo Stato, le Province ed i Comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali, provinciali, comunali. All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che e' tenuto a provvedere alla manutenzione;
  • b)alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle cinque categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvedono gli enti obbligati ai sensi dello stesso testo unico e disposizioni successive. L'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche e' dichiarata, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici;
  • c)alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano sede di pubblici servizi o edifici di proprieta' pubblica nei centri residenziali delle popolazioni, provvede il Comune che vi ha interesse. All'uopo il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvede o all'erezione in Comune del nuovo centro o alla sua aggregazione al Comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;
  • d)alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera eseguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati. Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello Stato dovranno essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri interessati.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art27 · fonte del testo