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Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a concedere un contributo di lire 10 mila a tonnellata, a titolo di concorso nelle perdite derivanti dalla vendita delle giacenze di cui al precedente art. 4. Per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente, il Banco di Sicilia, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, accreditera' alla gestione liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani di cui all'art. 4, la somma di lire 3 miliardi e 300 milioni, Tale somma sara' rimborsata dallo Stato al Banco di Sicilia, con i relativi interessi, in dieci annualita' costanti, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra per il tesoro ed il Banco di Sicilia. I fondi necessari per il pagamento delle predette annualita', saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57. Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, ripetera' dai produttori, attraverso l'Ente zolfi italiani, proporzionalmente, il contributo concesso, qualora, in sede di liquidazione finale della gestione prevista dall'art. 4, la differenza fra i ricavi netti ed il valore nominale delle fedi di deposito sara' inferiore alle lire 10 mila.
Testo in vigore dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010
