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La concessione dei benefici, previsti dalla presente legge, e' subordinata all'osservanza, da parte delle imprese, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali ed alla regolare corresponsione delle retribuzioni. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente da' luogo alla decadenza dei benefici concessi.

Testo in vigore dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-06-25;695~art8 · fonte del testo